Ruolo
Il RUOLO è l‘elenco dei contribuenti e delle somme da essi dovute formato dall‘ufficio ai fini della riscossione diretta da parte del consorzio e a mezzo del concessionario.
L‘iscrizione nei ruoli costituisce una modalità di riscossione delle imposte ai sensi dell‘articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Il Consorzio risulta abilitato ad effettuare la riscossione tramite RUOLO ai sensi dell‘articolo 17 comma 3 del decreto legislativo n. 46 del 1999.
La modalità di riscossione utilizzata dal Consorzio si configura, ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 1999, come ‘‘Riscossione spontanea a mezzo RUOLO‘‘ in quanto l‘iscrizione a RUOLO non deriva da inadempimento.
Suddivisione del tributo tra comproprietari
Il Consorzio non ha la possibilità di frazionare il contributo di bonifica tra i comproprietari dell’immobile, in quanto tale contributo è un onere reale unitario che grava su ogni singolo bene immobile ricadente nel comprensorio che trae beneficio dalla bonifica, a prescindere dalla concreta presenza di più comproprietari dello stesso bene. Esiste inoltre un rapporto giuridico fondamentale tra Consorzio e consorziato intestatario della cartella che, in base alla vigente normativa, può esercitare il diritto di voto ed essere eletto consigliere; a questo rapporto principale rimangono subordinati i rapporti esistenti tra i comproprietari , che non assumono rilevanza esterna.
La suddivisione del contributo di bonifica può realizzarsi solamente in caso di scioglimento della comunione.
Indicazione del primo intestatario
Il Consorzio, salvo specifica richiesta da parte dei Comproprietari al momento della consegna degli atti di compravendita per la voltura di proprietà, inserisce come 1° Intestatario della partita:
- In caso di presenza di usufrutto: l’usufruttuario generale.
- In caso di comproprietà: il comproprietario con quota maggiore.
L’indicazione del primo intestatario al quale indirizzare l’Avviso di Pagamento e Cartella, può essere cambiata su richiesta sottoscritta sia dal richiedente che dagli altri comproprietari.
Alla richiesta deve essere allegata copia di valido documento di identità di tutti i comproprietari.
Qualora l’utente lo richieda, potrà essere rilasciata una attestazione dettagliata che quantifichi la quota parte di tributo di competenza dei singoli cointestatari.
Diritti di notifica
Ai sensi del decreto ministeriale 13 giugno 2007, le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88. Va comunque ricordato che il contribuente dovrebbe avere ricevuto in precedenza l’avviso di pagamento. Pertanto, l’invio della cartella è stato determinato dal mancato pagamento del contributo di bonifica nei termini di scadenza indicati dal Consorzio per il pagamento bonario.
Suddivisione dell’annualità del tributo per il periodo di possesso
La natura del tributo di bonifica lo configura come Annuale ed il principio è già contenuto all‘art. 125 del R.D. n. 368/1904, ribadito dallo Statuto Consortile all’art. 32.
Ne consegue che l‘obbligazione contributiva ha carattere unitario nell‘anno e che quindi il contributo di bonifica non può essere frazionato, ma deve essere pagato comunque per l‘intera annualità da un unico soggetto.
I diritti e doveri che scaturiscono dalle volture di proprietà, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’effettuazione della voltura stessa e il contributo si riferisce all’intero anno.
Qualora il contribuente lo richieda potrà essere rilasciata una attestazione che quantifichi il tributo relativo alle variazioni intervenute.