
In questi giorni sono in consegna gli avvisi di pagamento emessi dal Consorzio di Bonifica Veronese per il pagamento del tributo di bonifica ed irrigazione.
Il Consiglio di Amministrazione dell’ente che fornisce irrigazione e assicura la sicurezza idraulica a 70 Comuni della provincia veronese ha deliberato le seguenti scadenze per il pagamento dei tributi per l’anno 2021:
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Importo fino a 100 euro: rata unica 30 giugno;
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Importo superiore a 100 euro: prima rata 30 giugno e seconda rata 30 settembre.
Di seguito, domande e risposte punto per punto per chiarire ogni dubbio sui tributi consortili e sulla loro riscossione. Per ogni informazione è comunque possibile chiamare il numero verde gratuito 800911404 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30.
Il contributo di bonifica è obbligatorio?
Il pagamento dei contributi di bonifica è obbligatorio per legge (art. 864 Codice Civile, art. 59 R.D. 215/33, Art. 38 L.R. 12/2009) e costituisce un’imposizione giuridica di natura tributaria.
Chi sono i consorziati?
Tutti i proprietari degli immobili di qualsiasi natura (terreni e fabbricati) ricadenti nel comprensorio di bonifica e che contribuiscono agli oneri necessari all’attività istituzionale del consorzio.
Che cos’è un comprensorio di bonifica?
Un’area territoriale, idraulicamente omogenea, classificata di bonifica e delimitata con provvedimenti della Regione, nella quale opera un Consorzio di bonifica.
Come vengono ripartite le spese tra i consorziati?
In ragione del beneficio conseguito o conseguibile dalle opere e dalle attività di bonifica, sulla base di criteri fissati nel Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili.
Il Contributo di Bonifica è deducibile?
Sono deducibili dal reddito complessivo (ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a, Dpr 917/86), i soli contributi di bonifica salvo il caso in cui gli immobili su cui grava il contributo di bonifica siano affittati o locati secondo il regime della cedolare secca.
Chi paga nei casi di comproprietà?
Nel caso di immobili in comproprietà, il contributo viene imputato al primo intestatario catastale con maggior quota di proprietà o, in caso di quote uguali, al primo codice fiscale in ordine alfabetico. Colui che ha estinto l’obbligazione, essendo comune a ciascun comproprietario, ha diritto di rivalersi verso gli altri condebitori in via di regresso (art. 1299 c.c.) in quanto vale la responsabilità solidale (art 1294 c.c.).
È possibile frazionare il tributo per vendita nel corso dell’anno?
La natura del tributo di bonifica lo configura come annuale ed il principio è già contenuto all‘art. 125 del R.D. n. 368/904. L‘art. 32 dello Statuto del Consorzio stabilisce che i ruoli sono annuali. Ne consegue che l‘obbligazione contributiva ha carattere unitario nell‘anno e che, quindi, il contributo di bonifica non può essere frazionato, ma deve essere pagato comunque per l’intera annualità da un unico soggetto. Pertanto, gli effetti nascenti dalle variazioni del titolo di proprietà avranno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di variazione patrimoniale ed il tributo da pagare è riferito all‘intero anno.
Chi deve pagare il tributo in caso di affitto, nuda proprietà, usufrutto, ecc.?
Il tributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà, grava direttamente sull’immobile ed è posto a carico del proprietario (art. 21 del R.D. n. 215/33). Il Consorzio, su presentazione della relativa documentazione, può modificare il nominativo al quale inviare la richiesta di pagamento del contributo.
Io non ho ricevuto l’avviso ma un mio parente/vicino/conoscente sì, perché?
I motivi possono essere diversi:
- primo fra tutti, a differenza di chi riceve l’avviso, non si è proprietari di alcun immobile all’interno del comprensorio (es. si vive in un’abitazione in affitto);
- nel caso, invece, di un immobile di proprietà, può essere che l’importo annuo, calcolato sulla base dei valori catastali, sia inferiore a € 10,33, soglia minima di economicità per la riscossione, stabilita con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1663 del 22 giugno 2010. Pertanto, tali quote contributive, di importo inferiore all’attuale minimo esigibile, non vengono poste singolarmente in riscossione, ma lo saranno solo quando, sommate più annualità, o più partite catastali della stessa proprietà consorziata, verrà raggiunto o superato tale valore.
Sul terreno esiste una procedura espropriativa in corso, devo pagare il contributo?
Il contributo è a carico dell’espropriando fino all’emanazione del decreto di espropriazione che viene reso pubblico verso terzi con la trascrizione in conservatoria dei RR.II. (ora Servizio di Pubblicità Immobiliare – Agenzia delle Entrate – Territorio). Pertanto, anche se il terreno è stato occupato dall’ente ed indennizzato, continua a rimanere di proprietà dell’espropriando fino alla data della trascrizione. Inoltre, il verbale di cessione volontaria non costituisce titolo per la variazione catastale.
Che cosa è l’avviso di pagamento?
È un avviso bonario che viene inviato, per posta, o pec, a tutti i contribuenti iscritti nei ruoli di contribuenza. La forma di riscossione volontaria, mediante avviso di pagamento, non è onerosa per il contribuente, facilita le operazioni di rettifica e discarico delle eventuali quote contributive che dovessero presentare anomalie di intestazione o di importo.
Gli avvisi di pagamento hanno una scadenza?
Di norma, oltre la scadenza “ufficiale” stampata sugli avvisi e sui bollettini viene concesso un periodo supplementare (indicato anch’esso sull’avviso e pari a 15 gg) per poter utilmente provvedere al pagamento, anche in caso di posizione contributiva che necessiti di approfondimenti o nel caso l’avviso, per qualsiasi motivo, venga recapitato con ritardo. Per la riscossione degli importi che risulteranno non versati nei tempi previsti, verrà successivamente inviato un sollecito di pagamento, senza alcun onere aggiuntivo, fatto salvo il diritto di notifica comunque dovuto all’Agente della riscossione.
Cosa succede se non si paga l’avviso di pagamento?
Viene inviato un sollecito di pagamento, a cui non si applica, in questa fase, alcuna mora o sanzione. Tuttavia, all’importo dell’avviso sono aggiunte le spese di spedizione della notifica del sollecito di pagamento (attualmente pari ad euro 4,50).
Che cosa è la cartella di pagamento?
Alla scadenza dell’ultima rata dell’avviso di pagamento, l’Agente della Riscossione invia le cartelle di pagamento a coloro che non hanno provveduto a corrispondere quanto dovuto. La cartella di pagamento viene notificata agli interessati e deve essere pagata rispettando le modalità e le scadenze iscritte nella stessa. La notifica della cartella di pagamento è effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati o mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Per l’operazione di notifica, il contribuente deve corrispondere all’Agente della riscossione i relativi diritti già compresi nell’importo complessivo della cartella. Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e il dettaglio dei singoli ruoli che lo compongono, gli eventuali interessi, sanzioni, aggio e altre spese. Le richieste di sgravio o sospensione della riscossione devono essere indirizzati al Consorzio di bonifica il quale, ricorrendone le condizioni, provvede ad inviare telematicamente il necessario all’Agente della riscossione. Il pagamento della cartella deve essere effettuato nei tempi e nei modi indicati sulla stessa.
Cosa succede se non si paga nemmeno la cartella?
Trascorso il termine ultimo per il pagamento indicato nella cartella esattoriale, l’Agente della Riscossione avvia la procedura esecutiva di riscossione coattiva, attraverso il fermo amministrativo dei beni mobili registrati presso l’Anagrafe Tributaria.
Perché devo pagare il contributo di bonifica se mi hanno pignorato gli immobili?
Il contributo al Consorzio della Bonifica è un onere reale. Questo tipo di contributo grava sull’immobile ed è, quindi, legato al proprietario, non alla persona che “effettivamente” ne usufruisce. Nel caso del pignoramento di uno o più immobili, la proprietà resta in carico all’ultimo intestatario del bene fino al momento in cui il tribunale, oppure il notaio, la rogita in favore del nuovo acquirente. Per questo motivo, il contributo è, legittimamente, chiesto all’ultimo proprietario anche se questo non ci abita più.
Le attività svolte dai Consorzi sono diverse dai servizi di fognatura e depurazione?
Sì. I canali e gli impianti di bonifica hanno il compito di raccogliere, allontanare e scaricare velocemente le acque piovane, provenienti da insediamenti civili e produttivi, in alcuni casi direttamente, in altri in uscita dagli impianti di depurazione, rendendo così agli immobili ricadenti nel comprensorio consortile un vantaggio diverso dal servizio di fognatura e depurazione, cioè un beneficio di carattere idraulico che incide direttamente sul valore della proprietà immobiliare. Questa diversità è evidenziata anche dal fatto che il contributo di bonifica viene pagato dai proprietari degli immobili consorziati mentre il canone per depurazione e fognatura è corrisposto dagli utenti del servizio idrico integrato, siano essi proprietari o affittuari degli immobili dove si effettua la bonifica. Da ultimo il contributo di bonifica ha natura tributaria ed è un onere deducibile nella dichiarazione dei redditi; stante la predetta natura, non è soggetto ad IVA, diversamente da quanto avviene per il servizio di fognatura e depurazione.