Indicazioni per la presentazione delle liste elettorali

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

  1. Le liste devono essere consegnate in originale, presso la sede del Consorzio di bonifica, entro e non oltre le ore tredici del 4/11/2019.
  2. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi.
  3. Sono eleggibili a membro dell’Assemblea consorziale i proprietari degli immobili iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, nonché il legale rappresentante per le persone giuridiche.
  4. Gli iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli iscritti nell’elenco stesso, nell’ambito della rispettiva fascia di rappresentanza.
  5. Nel caso di persone giuridiche con più di un legale rappresentante, sarà eleggibile solo uno di essi.
  6. Nel caso in cui le diverse liste contengano più rappresentanti legali della stessa persona giuridica, sarà considerata valida quella pervenuta anteriormente alle altre.
  7. Nel caso sia rilevata la presenza, tra i presentatori di lista, di più rappresentanti legali della stessa persona giuridica sarà considerata valida quella pervenuta anteriormente rispetto alle altre.
  8. Le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore al numero dei consiglieri assegnati alle fasce e non superiore al doppio dei consiglieri stessi, ovvero:
    – Prima fascia:             minimo 2 e massimo    4 candidati
    – Seconda fascia:        minimo 9 e massimo  18 candidati
    – Terza fascia:             minimo 9 e massimo  18 candidati 
  9. Le liste devono essere presentate per fasce di rappresentanza, complete con il nome di tutti i candidati, e sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto, diversi dai candidati:
    – Prima fascia:            minimo 100 sottoscrittori
    – Seconda fascia:       minimo 100 sottoscrittori
    – Terza fascia:             minimo   77 sottoscrittori 
  10. I CANDIDATI ED I SOTTOSCRITTORI NON POSSONO FIGURARE IN PIÙ DI UNA LISTA.
  11. Nel caso in cui più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.
  12. La firma del PRIMO SOTTOSCRITTORE DI LISTA deve essere autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del DPR n.445/2000 ovvero “redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco”. Nel caso in cui si tratti di un dipendente incaricato dal Sindaco, quest’ultimo, agendo come “pubblico ufficiale che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio”.
  13. Le firme dei sottoscrittori di lista, diversi dal primo, e dei candidati possono considerarsi autenticate se accompagnate dalla fotocopia semplice di documento valido di identità del sottoscrivente.
  14. Le liste dei candidati devono essere corredate da un’autodichiarazione di non ricadere nei casi di incandidabilità e di ineleggibilità previsti dalla normativa vigente.
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