
INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI
- Le liste devono essere consegnate in originale, presso la sede del Consorzio di bonifica, entro e non oltre le ore tredici del 4/11/2019.
- Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi.
- Sono eleggibili a membro dell’Assemblea consorziale i proprietari degli immobili iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, nonché il legale rappresentante per le persone giuridiche.
- Gli iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati scelti fra gli iscritti nell’elenco stesso, nell’ambito della rispettiva fascia di rappresentanza.
- Nel caso di persone giuridiche con più di un legale rappresentante, sarà eleggibile solo uno di essi.
- Nel caso in cui le diverse liste contengano più rappresentanti legali della stessa persona giuridica, sarà considerata valida quella pervenuta anteriormente alle altre.
- Nel caso sia rilevata la presenza, tra i presentatori di lista, di più rappresentanti legali della stessa persona giuridica sarà considerata valida quella pervenuta anteriormente rispetto alle altre.
- Le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore al numero dei consiglieri assegnati alle fasce e non superiore al doppio dei consiglieri stessi, ovvero:
– Prima fascia: minimo 2 e massimo 4 candidati
– Seconda fascia: minimo 9 e massimo 18 candidati
– Terza fascia: minimo 9 e massimo 18 candidati - Le liste devono essere presentate per fasce di rappresentanza, complete con il nome di tutti i candidati, e sottoscritte da un numero di aventi diritto al voto, diversi dai candidati:
– Prima fascia: minimo 100 sottoscrittori
– Seconda fascia: minimo 100 sottoscrittori
– Terza fascia: minimo 77 sottoscrittori - I CANDIDATI ED I SOTTOSCRITTORI NON POSSONO FIGURARE IN PIÙ DI UNA LISTA.
- Nel caso in cui più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.
- La firma del PRIMO SOTTOSCRITTORE DI LISTA deve essere autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del DPR n.445/2000 ovvero “redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco”. Nel caso in cui si tratti di un dipendente incaricato dal Sindaco, quest’ultimo, agendo come “pubblico ufficiale che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio”.
- Le firme dei sottoscrittori di lista, diversi dal primo, e dei candidati possono considerarsi autenticate se accompagnate dalla fotocopia semplice di documento valido di identità del sottoscrivente.
- Le liste dei candidati devono essere corredate da un’autodichiarazione di non ricadere nei casi di incandidabilità e di ineleggibilità previsti dalla normativa vigente.