
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha esteso il meccanismo dello “Split Payment” o “Scissione dei pagamenti”, di cui all’art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, tra i quali rientra anche il Consorzio di Bonifica Veronese.
Dal 19 luglio, data di effettiva decorrenza dell’inclusione del Consorzio di Bonifica Veronese nell’elenco dei soggetti tenuti all’applicazione dello Split Payment presente sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le fatture emesse nei confronti del Consorzio dovranno essere predisposte in conformità a tale disciplina.
Per le fatture, che rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dello Split Payment emesse a partire dal 19 luglio, pertanto, ogni fornitore dovrà:
- riportare obbligatoriamente in fattura, se possibile nel corpo della stessa, la seguente annotazione: “Operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/1972”;
- esporre l’IVA in fattura senza considerarla nella relativa liquidazione di periodo, poiché l’imposta sarà versata direttamente all’Erario dal Consorzio.
Per le fatture emesse prima del 19 luglio, al fornitore verrà invece erogato l’intero importo comprensivo di IVA.
Allo stesso tempo, si precisa che l’art. 12 del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 denominato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 luglio 2018, esclude dal regime dello Split Payment le fatture emesse da parte dei professionisti e degli altri prestatori di servizi soggetti a ritenuta d’acconto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti assimilati, compresi gli enti pubblici economici e quindi i Consorzi di Bonifica.
Si precisa, infine, che attualmente non è prevista fatturazione elettronica e applicazione del meccanismo del “Reverse Charge” nei confronti del Consorzio.